Titolo I

Art. 8

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

In vigore dal 8 nov 2000
1. In applicazione dell', comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall', comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall', comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all', comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall', comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente. 4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-08;299#art-8

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