Titolo II
Art. 13
Ammissione al voto dei detenuti
In vigore dal 8 nov 2000
1. L'ultimo comma dell' della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell' della legge n. 120 del 1999, dal seguente:
"I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all', terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-08;299#art-13