Titolo II

Art. 11

Annotazione del voto assistito

In vigore dal 8 nov 2000
1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-08;299#art-11

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