Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza›Capo VI
Art. 4
Sospensione
In vigore dal 17 ott 2000
- Sospensione
1. L'assistenza può essere sospesa in qualsiasi momento sia dal medico di medicina generale che dalla Azienda, con decisione motivata e con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio-sanitarie del paziente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-4-3