Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato H Assistenza›Capo VI
Art. 5
Trattamento economico
In vigore dal 17 ott 2000
- Trattamento economico
1. Al medico di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento economico di cui all' è corrisposto un compenso onnicomprensivo per ciascun accesso di lire 35.800 dal 1.1.1999 e lire 36.600 dal 1.1.2000.
2. Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze stabilite.
3. Il trattamento economico cessa in caso di ricovero del paziente in struttura sanitaria, o al venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
4. In caso di ricovero in struttura sociale il programma di assistenza domiciliare integrata viene riformulato sulla base della nuova situazione assistenziale. Cessa qualora l'assistenza sia erogata mediante l'accordo regionale di cui all', comma 1, lettera c ).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-5-3