Art. 4

Iniziative formative e di orientamento per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative

In vigore dal 30 set 2000
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento, previste in attuazione delle norme sull'elevamento dell'obbligo di istruzione, anche nelle classi successive a quelle dell'adempimento dell'obbligo stesso. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attività con quella dei servizi per l'impiego e degli enti locali, nonché degli altri servizi individuati dalle regioni. 2. Attività di istruzione finalizzate all'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con gli enti locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-12;257#art-4

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Iniziative formative e di orientamento per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative (Art. 4 Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta'.) — Testo vigente | Portale Normativo