Art. 2

Attuazione progressiva

In vigore dal 30 set 2000
1. Il presente decreto si applica progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel territorio dello Stato che: a) nell'anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo di istruzione; b) nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni; c) a partire dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni. 2. I giovani che nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio. 3. Il presente decreto si applica altresì nei confronti dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-12;257#art-2

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