Art. 1

Oggetto

In vigore dal 30 set 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323; Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del 2 marzo 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento: . Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, con riferimento alle attività di competenza dello Stato. 2. L'obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo formativo, può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato. 3. Nelle attività formative di cui al comma 2, lettera a), per quanto riguarda i percorsi integrati di cui all', analogamente a quanto previsto per le attività formative di cui alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ed ai relativi decreti attuativi, si deve tener conto delle esigenze di formazione in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in relazione all'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli specifici rischi correlati allo svolgimento delle attività oggetto di formazione. 4. I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2. 5. Il passaggio da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del predetto articolo 68, si consegue con le modalità previste dall' del presente regolamento. 6. Ai fini del presente regolamento per "istituzioni scolastiche" si intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie e, fino a quando non sarà realizzato, a norma dell', comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII), del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche le scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute. Essi sono sede dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-12;257#art-1

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