Art. 14
Reintegrazione delle abilitazioni
In vigore dal 24 ago 2000
1. Le abilitazioni sospese ai sensi dell' possono essere reintegrate con le modalità previste dall'.
2. La reintegrazione delle abilitazioni è annotata sulla licenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-13;222#art-14