Art. 14

Reintegrazione delle abilitazioni

In vigore dal 24 ago 2000
1. Le abilitazioni sospese ai sensi dell' possono essere reintegrate con le modalità previste dall'. 2. La reintegrazione delle abilitazioni è annotata sulla licenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-13;222#art-14

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Reintegrazione delle abilitazioni (Art. 14 Regolamento recante norme in materia di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al servizio pubblico di informazioni al volo.) — Testo vigente | Portale Normativo