Art. 12

Requisiti psicofisici

In vigore dal 24 ago 2000
1. Gli aspiranti al conseguimento della licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneità psicofisica richiesta per l'esercizio delle funzioni previste dalla licenza. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le organizzazioni sanitarie che dovranno procedere all'accertamento dei requisiti psicofisici ed alla certificazione dell'idoneità, al conseguimento della licenza e delle abilitazioni. 3. Le organizzazioni sanitarie di cui al comma 2 sono scelte tra quelle aventi esperienza aeronautica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-13;222#art-12

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Requisiti psicofisici (Art. 12 Regolamento recante norme in materia di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al servizio pubblico di informazioni al volo.) — Testo vigente | Portale Normativo