Art. 18

Conversione delle certificazioni e delle abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa

In vigore dal 24 ago 2000
Conversione delle certificazioni e delle abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa 1. Le certificazioni di addetto al servizio pubblico di informazioni al volo e le abilitazioni rilasciate dal Ministero della difesa sono convertite, a seguito del congedo dell'interessato ed a sua domanda, nelle licenze e nelle abilitazioni previste dal presente provvedimento, sulla base dei criteri adottati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito l'ENAV, con decreto adottato d'intesa con il Ministro della difesa. 2. La conversione delle certificazioni rilasciate dal Ministero della difesa in data antecedente a quella di emanazione del presente regolamento non è subordinata al possesso, da parte del personale che ne risulta titolare, del titolo di studio previsto dall', comma 1, lettera c).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-13;222#art-18

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