Art. 3

In vigore dal 9 giu 2000
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti: a) i livelli massimi specifici di residui antiparassitari nei prodotti di cui all', comma 1; b) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all', comma 1; c) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-11;132#art-3

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Art. 3 Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 1999/39/CE, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini. — Testo vigente | Portale Normativo