Art. 3
3 / 4In vigore dal 9 giu 2000
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. In attuazione di specifiche disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità sono definiti:
a) i livelli massimi specifici di residui antiparassitari nei prodotti di cui all', comma 1;
b) gli antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione dei prodotti di cui all', comma 1;
c) il livello massimo complessivo della quantità di antiparassitari consentito".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-11;132#art-3