Art. 4
In vigore dal 9 giu 2000
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari è consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Toia, Ministro per le politiche comunitarie
Bindi, Ministro della sanità
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 30
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-04-11;132#art-4