Titolo II
Art. 7
Obblighi degli esercenti attività spettacolistiche
In vigore dal 4 mar 2000
1. Per le prestazioni di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché per le operazioni ad esse accessorie, si applicano le disposizioni di cui all', commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, ad esclusione delle prestazioni di cui al n. 6, secondo periodo, della medesima tabella C, rese presso il domicilio del cliente, i cui corrispettivi sono certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale prevista dall' della legge 10 maggio 1976, n. 249.
2. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 provvedono all'annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e ai conseguenti adempimenti di liquidazione e versamento di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, di dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché agli altri adempimenti previsti dal titolo II del medesimo decreto n. 633 del 1972.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-30;544#art-7