Titolo I
Art. 3
Prestazioni occasionali e prestazioni accessorie alle attività da intrattenimento
In vigore dal 4 mar 2000
1. I soggetti che organizzano occasionalmente attività da intrattenimento unitamente ad attività soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, certificano con uno dei documenti fiscali previsti dallo stesso decreto anche i corrispettivi relativi all'intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie.
I soggetti non esercenti impresa che organizzano occasionalmente le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificata dall' del decreto legislativo n. 60 del 1999, producono la dichiarazione di cui all'articolo 19 dello stesso decreto n. 640 del 1972, anteriormente all'effettuazione dell'evento e presentano al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, un'apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dei soggetti e l'indicazione dei corrispettivi percepiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-30;544#art-3