Titolo I
Art. 5
Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco
In vigore dal 4 mar 2000
1. Per ogni mese solare, i soggetti che gestiscono case da gioco o i loro rappresentanti compilano e sottoscrivono apposite distinte, in unico esemplare, per la contabilizzazione dei proventi.
2. Alla fine di ogni giornata di gioco e, comunque, entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui è iniziato il gioco sono indicati in un'unica distinta i proventi realizzati, distinguendo quelli derivanti dal gioco, dagli ingressi e dagli altri introiti connessi.
3. Alla distinta sono allegate le note compilate per ciascun tavolo da gioco e per il totale degli apparecchi.
4. La distinta è utilizzata dai soggetti di cui al comma 1 per la liquidazione ed il versamento del tributo.
5. Gli esemplari delle distinte per la contabilizzazione dei proventi sono tenuti e conservati dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-30;544#art-5