Art. 19

Norma transitoria

In vigore dal 21 apr 2000
1. Le attività di verifica ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2000 Registro n. 119 Atti di Governo, foglio n. 12
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-21;551#art-19

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