Art. 14
Controlli degli enti locali attraverso organismi esterni
In vigore dal 28 set 2000
1. Il comma 19 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
"19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all' della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti organismi.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-21;551#art-14