Art. 16
Competenza delle regioni
In vigore dal 21 apr 2000
1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordoche consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-21;551#art-16