Art. 1

Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media

In vigore dal 21 apr 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l', comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Considerata l'opportunità di conformare il decreto del Presidente della Repubblica medesimo al disposto della direttiva 92/42/CEE, attuata dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660; Sentito in qualità di ente energetico l'ENEA; Ritenuto che il predetto parere, ai sensi degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, può ritenersi sostitutivo anche di quello del CNR, considerata la mancata risposta di tale ente entro il termine di novanta giorni dalla richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e capacità tecnica dell'ENEA nello specifico campo della ricerca energetica; Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sentite le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia; Vista la notifica alla Commissione dell'Unione europea effettuata, ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 98/0117/I; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998; Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-112/97, pronunciata in data 25 marzo 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1999; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento: Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media 1. Al comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole: "dei singoli ambienti degli edifici" sono sostituite dalle seguenti: "nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-21;551#art-1

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