Art. 4

Rendimento minimo dei generatori di calore

In vigore dal 21 apr 2000
1. Il comma l dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: "1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un "rendimento termico utile" conforme a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. l generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria calda devono avere un "rendimento di combustione" non inferiore ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-21;551#art-4

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Rendimento minimo dei generatori di calore (Art. 4 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.) — Testo vigente | Portale Normativo