Art. 7
Carta dell'agricoltore e del pescatore
In vigore dal 14 gen 2000
1. È istituita la "Carta dell'agricoltore e del pescatore", di seguito denominata Carta, documento di riconoscimento cartaceo ed elettronico.
2. La Carta è di uso strettamente personale, ed è rilasciata su supporto cartaceo ed elettronico dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a domanda dei legali rappresentanti di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe.
3. La Carta viene emessa dal SIAN su supporto cartaceo ed elettronico idoneo a garantirne l'inalterabilità, la riservatezza, la compatibilità con i sistemi tecnici di lettura utilizzati dal SIAN stesso, e, su richiesta, l'esercizio della firma digitale conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici.
4. La Carta contiene le informazioni minime idonee a consentire il riconoscimento univoco del titolare e l'esercizio delle funzioni abilitate.
5. Il SIAN garantisce i servizi di abilitazione, documentazione, controllo e certificazione degli accessi al sistema, nonché i servizi connessi alla gestione delle Carte, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del relativo regolamento di attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.repubblica:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-01;503#art-7