Art. 2

Iscrizione delle aziende all'anagrafe

In vigore dal 14 gen 2000
1. L'iscrizione di una azienda nell'anagrafe è seguita dal SIAN, anche d'ufficio, previa verifica dei dati identificativi di cui all', comma 2. La verifica riguarda anche i soggetti le cui informazioni si trovino sui sistemi informativi esterni ed è operata anche mediante l'accesso alle basi dati del sistema informativo del Ministero delle finanze. 2. In caso di esito negativo della verifica dei dati identificativi dell'azienda, il SIAN provvede tempestivamente a darne comunicazione agli organismi attraverso i quali l'azienda si è manifestata alla pubblica amministrazione ed all'azienda stessa, sospendendo i relativi atti sino all'avvenuta correzione. Decorsi trenta giorni da tale comunicazione, senza che sia stato provveduto alle integrazioni richieste, l'iscrizione si intende respinta. 3. Gli archivi informatizzati del SIAN garantiscono la correlazione tra ogni dato archiviato ed il CUAA di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe a cui i dati si riferiscono. Tutti gli elenchi su supporti cartacei o informatici prodotti dal SIAN riportano accanto alla indicazione delle aziende il relativo CUAA. 4. Nell'anagrafe sono registrate tutte le partite IVA, anche cessate, associate a ciascun CUAA, con le date di inizio e fine delle validità, così come desunte dagli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze.
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urn:nir:presidenza.repubblica:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-01;503#art-2

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