Art. 4

Servizi dell'anagrafe

In vigore dal 14 gen 2000
1. Attraverso l'anagrafe sono resi disponibili, ai soggetti autorizzati ai sensi dell', i seguenti servizi: a) servizi finalizzati alla consultazione di informazioni costantemente aggiornate riferite all'azienda ed integrate su base nazionale anche mediante l'accesso e la cooperazione con i sistemi informativi degli utenti esterni interconnessi; b) servizi finalizzati alla predisposizione di documenti informatici, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto e del relativo regolamento di attuazione; c) servizi di identificazione anagrafica dei dati aziendali anche mediante l'utilizzo delle informazioni contenute nel registro delle imprese attraverso l'interconnessione con il sistema informativo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'; d) servizi di verifica catastale dei dati aziendali anche attraverso il loro controllo con il sistema informativo del Ministero delle finanze; e) servizi di supporto alle decisioni di livello nazionale e locale; f) servizi di supporto alla cooperazione applicativa centro-periferia e di documentazione, controllo e certificazione delle operazioni effettuate per via telematica; g) servizi di consultazione del vocabolario dati delle informazioni dell'anagrafe; h) servizi di accredito o di addebito e di documentazione, controllo e certificazione nei confronti di parti terze; i) servizi comunque connessi alla gestione di qualsiasi altra informazione, inerente i contenuti di cui all', risultante alla pubblica amministrazione centrale o locale.
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urn:nir:presidenza.repubblica:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-01;503#art-4

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