Capo IV
Art. 6
Modifiche di termini in materia di IVA
In vigore dal 3 dic 2016
1. La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell', del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-14;542#art-6