Capo IV
Art. 5
Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo
In vigore dal 3 mar 2000
1. Le eccedenze di imposta di cui all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono essere utilizzate in compensazione dal cessionario anche agli effetti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-14;542#art-5