Capo II

Art. 2

Dichiarazioni e versamenti periodici

In vigore dal 3 mar 2000
1. Nell', del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: "Entro il giorno 15 di ciascun mese" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il giorno 16 di ciascun mese"; b) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, semprechè nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonché i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione semprechè abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.". 2. Dopo il comma 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono inseriti i seguenti commi: "2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate. 2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione è presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all', commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione.". 3. Nel comma 3 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, le parole: "all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata". 4. Nell', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, l'ultimo periodo è soppresso. 5. Nell', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "1, 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "1, 2, 2-bis, 2-ter e 4"; b) le parole: "agli articoli 33 e 74" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-14;542#art-2

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