Titolo IICapo I

Art. 21

Fondo di riserva

In vigore dal 14 dic 1999
1. Nel bilancio di previsione è previsto un fondo di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che si rende necessario sostenere nel corso dell'esercizio. La consistenza del relativo capitolo non può essere superiore al 3% del totale della spesa corrente. 2. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sui capitoli di cui ai comma 1. 3. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del segretario generale, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-21

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