Titolo II›Capo I
Art. 20
Assestamento, variazioni e storni al bilancio
In vigore dal 14 dic 1999
1. Successivamente all'approvazione o all'adozione del bilancio di previsione, il presidente, su proposta del segretario generale e su conforme parere dell'Ufficio di presidenza, sentito il Collegio dei revisori, sottopone alla deliberazione dell'assemblea variazioni compensative al bilancio in corso d'esercizio.
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere proposte soltanto se è assicurata la necessaria e contestuale copertura finanziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-20