Titolo IICapo I

Art. 18

Principi e criteri di formazione del bilancio di previsione

In vigore dal 14 dic 1999
Principi e criteri di formazione del bilancio di previsione 1. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dall'assemblea, ovvero, adottato con la determinazione di cui all'. 3. Il bilancio di previsione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si conforma ai criteri di integrità, universalità ed unità, come disciplinati dalle norme di contabilità generale dello Stato. È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. 4. Le previsioni di bilancio sono formulate in termini finanziari di competenza. L'unità elementare di gestione del bilancio è rappresentata dal capitolo, eventualmente suddiviso in articoli. 5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il bilancio indica rispettivamente l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che possono essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 6. Nel bilancio di previsione, quale posta di entrata, è iscritto l'eventuale avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio finanziario che precede quello di riferimento. Le spese che gravano sui capitoli correlati al presunto avanzo di amministrazione non possono essere impegnate se non sia dimostrata l'effettiva disponibilità. 7. Entro il 31 luglio di ogni anno, e sulla base dei compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro richiede al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la dotazione per l'esercizio successivo. Il programma del Consiglio tiene conto delle disponibilità finanziarie così acquisite. 8. Lo schema di bilancio di previsione, predisposto a cura del segretario generale, viene trasmesso al presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, previo esame del Collegio dei revisori, entro il mese di ottobre di ciascun anno. Entro il 30 novembre lo schema di bilancio di previsione viene trasmesso all'assemblea per l'approvazione, che deve aver luogo entro il 31 dicembre successivo. 9. Il bilancio di previsione è comunicato alle Camere entro dieci giorni dalla sua approvazione o adozione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440#art-18

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