Art. 9

Annotazioni matricolari

In vigore dal 24 ago 1999
1. Il conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti, dell'encomio solenne, delle promozioni per merito straordinario e dei distintivi d'onore e di specialità è annotato sullo stato matricolare, con esclusione del provvedimento con cui è attribuito il premio in denaro che è inserito nel fascicolo personale e valutato ai fini della compilazione del rapporto informativo. 2. Al personale del Corpo forestale dello Stato è rilasciato un attestato del conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti, dell'encomio solenne, delle promozioni per merito straordinario e dei distintivi d'onore e di specialità attribuiti ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-05-27;201#art-9

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