Art. 10

Proposte per le ricompense

In vigore dal 24 ago 1999
1. Le proposte per la promozione per merito straordinario, ovvero per il conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio, della lode e del premio in denaro sono formulate dal direttore generale del Corpo forestale dello Stato, sulla base delle segnalazioni provenienti: a) per il personale in servizio presso la sede centrale del Corpo forestale dello Stato, dal dirigente preposto alla struttura che amministra il personale stesso; b) per il personale in servizio presso le strutture periferiche, dal coordinatore regionale; c) per il personale in servizio presso il Centro operativo aeromobili del Corpo forestale dello Stato, dal responsabile del Centro; d) per il personale in servizio presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, dal direttore della scuola. 2. Le segnalazioni sono indirizzate al direttore generale del Corpo forestale dello Stato e, sotto forma di proposta, sono sottoposte al preventivo esame della commissione di cui all', e successivamente inoltrate al consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, il quale delibera in merito. 3. La segnalazione e la proposta devono essere entrambe corredate da una relazione contenente la descrizione dell'avvenimento e da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito. 4. La proposta deve essere formulata entro sei mesi dalla conclusione dell'operazione o dell'attività cui la stessa fa riferimento. 5. La commissione, salvo casi di eccezionale urgenza, esamina le proposte in ordine cronologico e, contemporaneamente, quelle che per connessione attengono allo stesso avvenimento con sviluppi operativi in tempi e luoghi diversi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-05-27;201#art-10

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