Art. 8
Promozione per merito straordinario
In vigore dal 24 ago 1999
1. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, nonché degli ispettori, ad eccezione di quello con qualifica di sovrintendente capo ispettore superiore, può essere conferita per merito straordinario la promozione alla qualifica superiore nei casi previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. Al personale con la qualifica di sovrintendente capo e di ispettore superiore, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono attribuiti tre scatti stipendiali.
3. Le promozioni di cui al comma 1 decorrono dalla data del verificarsi del fatto e sono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, al personale interessato possono essere attribuiti tre scatti stipendiali. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione con la decorrenza dalla data del verificarsi dei fatti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-05-27;201#art-8