Art. 5

Consulta provinciale

In vigore dal 18 giu 1999
1. L' è sostituito dal seguente: ". - 1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal provveditorato agli studi che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnicoscientifica. L' elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. La consulta è convocata dal provveditore agli studi entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali. 2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di: a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione; b) formulare proposte ed esprimere pareri al provveditorato, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali; c) istituire, in collaborazione con il provveditorato agli studi, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento; d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale; e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza. 4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta. 5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione possono dare vita a momenti di coordinamento e di rappresentanza a livello regionale, stabilendone la composizione e le modalità organizzative. 6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-09;156#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo