Art. 2

Definizione delle attività scolastiche

In vigore dal 18 giu 1999
1. All', dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1 -bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi postdiploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-09;156#art-2

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Definizione delle attività scolastiche (Art. 2 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attivita' integrative delle istituzioni scolastiche.) — Testo vigente | Portale Normativo