Art. 2
Definizione delle attività scolastiche
In vigore dal 18 giu 1999
1. All', dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1 -bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi postdiploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-09;156#art-2