Art. 3
Utilizzazione dei docenti in esubero
In vigore dal 18 giu 1999
1. All', dopo il comma 9, è inserito il seguente:
"9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonché per il recupero delle scolarità.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-04-09;156#art-3