Art. 6
Regole tecniche
In vigore dal 6 apr 1999
1. L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione fissa le eventuali regole tecniche per il telelavoro, anche con riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie per l'identificazione, alle esigenze di adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnologica ed alla tutela della sicurezza dei dati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-08;70#art-6