Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 apr 1999
1. Ai fini del presente decreto s'intende:
a) per "lavoro a distanza" l'attività di telelavoro svolta in conformità alle disposizioni del presente decreto;
b) per "telelavoro" la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce;
c) per "sede di lavoro" quella dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-08;70#art-2