Art. 9
Norma finale
In vigore dal 6 apr 1999
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali in modo tale da favorire la progettazione, l'introduzione, l'organizzazione e la gestione di forme di telelavoro come regolate dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 marzo 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 12
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-08;70#art-9