Art. 9

Norma finale

In vigore dal 6 apr 1999
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali in modo tale da favorire la progettazione, l'introduzione, l'organizzazione e la gestione di forme di telelavoro come regolate dal presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 marzo 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 12
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-08;70#art-9

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