Art. 3
In vigore dal 10 mar 1999
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 febbraio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 10
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-22;54#art-3