Art. 2
In vigore dal 10 mar 1999
1. A copertura delle minori entrate erariali e regionali, valutate in complessive lire 95 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per effetto della riduzione della sovrattassa di cui all', si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota sul gasolio usato come carburante disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.
2. La quota di minor gettito per le regioni, valutata in lire 91 miliardi è compensata da erogazioni a favore delle singole regioni per la perdita di gettito da ciascuna subita sulla base di apposita ripartizione determinata dal Ministero delle finanze. Sino alla data di entrata in vigore della legge perseguente gli scopi di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la predetta quota è iscritta su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere attribuita alle regioni medesime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-22;54#art-2