Art. 1

In vigore dal 10 mar 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite, con cadenza annuale, fino al 31 dicembre 2004, tra l'altro, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, valgono a titolo di aumenti intermedi occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote sui predetti prodotti decorrenti dal 1 gennaio 2005; Visto l'articolo 8, comma 10, lettera b), della medesima legge n. 448 del 1998, secondo cui le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota sul gasolio usato come carburante devono essere destinate a compensare la diminuzione delle entrate derivante dalla riduzione della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786; Visto l'articolo 8, comma 13, della medesima legge n. 448 del 1998, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 8; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, che, per l'anno 1999, ha fissato in lire 780,731 per mille litri l'aliquota dell'accisa applicata al gasolio usato come carburante, con un aumento corrispondente ad una quota pari al 21 per cento della complessiva variazione da realizzare entro l'anno 2005; Considerata la necessità di disporre la corrispondente riduzione della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento: . 1. Per i pagamenti il cui termine scade successivamente al 31 dicembre 1998, la sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è ridotta, per i pagamenti effettuati per l'intero anno solare e per i pagamenti frazionati, da lire 12.845 a lire 10.145 per ogni kilowatt (kW), ovvero da lire 9.454 a lire 7.467 per ogni cavallo vapore (CV).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-22;54#art-1

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