Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali
Art. 26
Esercizio del diritto di sciopero: prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione
In vigore dal 15 gen 1999
1. Nel settore disciplinato dal presente Accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi dell' comma 2, della legge n. 146/90, le prestazioni che l'Azienda sanitaria non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza.
2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria dei professionisti convenzionati interni, i sindacati firmatari dell'Accordo concordano con le Aziende sanitarie l'astensione dallo sciopero di almeno 1 professionista per ogni giorno di durata dello sciopero.
3. Il diritto di sciopero dei professionisti convenzionati è esercitato con preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
4. I professionisti convenzionati che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla Commissione di cui all' che adotterà le sanzioni secondo le procedure stabilite in detto articolo.
5. Le OO.SS. firmatarie si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b) nei 5 giorni che precedono e nei 5 giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
c) nei 5 giorni che precedono e nei 5 giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-26