Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali
Art. 25
Diritti sindacali
In vigore dal 15 gen 1999
1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali a ciascuna organizzazione sindacale di categoria viene riconosciuta la disponibilità di: - n. 6 ore settimanali per ogni gruppo di 50 iscritti, titolari di incarico ai sensi del presente Accordo, viene comunque garantita la disponibilità di n. 6 ore settimanali per le categorie con meno di 50 professionisti operanti livello nazionale.
Viene altresì riconosciuto un distacco totale per ogni sindacato firmatario d presente Accordo.
2. Il numero dei professionisti iscritti, titolari di incarico, è rilevato a livello regionale sulla base dl numero dei professionisti a carico dei quali, per ciascun sindacato, viene effettuata I trattenuta della quota sindacale.
3. Annualmente le segreterie nazionali dei sindacati comunicano alle Regioni e alle Aziend sanitarie interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
4. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attività di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-25