Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali

Art. 25

Diritti sindacali

In vigore dal 15 gen 1999
1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali a ciascuna organizzazione sindacale di categoria viene riconosciuta la disponibilità di: - n. 6 ore settimanali per ogni gruppo di 50 iscritti, titolari di incarico ai sensi del presente Accordo, viene comunque garantita la disponibilità di n. 6 ore settimanali per le categorie con meno di 50 professionisti operanti livello nazionale. Viene altresì riconosciuto un distacco totale per ogni sindacato firmatario d presente Accordo. 2. Il numero dei professionisti iscritti, titolari di incarico, è rilevato a livello regionale sulla base dl numero dei professionisti a carico dei quali, per ciascun sindacato, viene effettuata I trattenuta della quota sindacale. 3. Annualmente le segreterie nazionali dei sindacati comunicano alle Regioni e alle Aziend sanitarie interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 4. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attività di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458#art-acn-25

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