Art. 4
In vigore dal 7 gen 1999
1. Il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 giugno 1982 è sostituito dal seguente: "Le annotazioni di sicurezza hanno validità non superiore a tre anni dalla data del rilascio.".
2. Il comma 3 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, è sostituito dal seguente:
" 3. Le annotazioni di sicurezza hanno validità non superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca per le quali la validità non può superare i tre anni.".
3. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il certificato di navigabilità per le unità da pesca, ove prescritto, ha validità sessennale con obbligo di visite intermedie triennali da effettuare secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico.".
4. Per le unità in esercizio alla data entrata in vigore del presente decreto la data di scadenza delle annotazioni di sicurezza deve intendersi prorogata fino a tre anni dalla data di rilascio e la scadenza dei documenti e degli adempimenti di cui al presente decreto è uniformata a quelle delle annotazioni di sicurezza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 novembre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
De Castro, Ministro per le politiche agricole
Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 4
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;445#art-4