Art. 1
In vigore dal 7 gen 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 332, 354 e 380 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
Visti gli articoli 21 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante norme in materia di sicurezza della navigazione;
Visto l'articolo 10 del decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 giugno 1982, recante norme in materia di sicurezza delle navi da pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 200 del 22 luglio 1982;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
Emana
il seguente regolamento:
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1. L'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:
"Art. 332 (Visto sulla licenza). - 1. Per le navi adibite al traffico, la licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell'autorità marittima mercantile che l'ha rilasciata, per la riconferma della validità e per il pagamento delle relative tasse.
2. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima o all'acquacoltura, la licenza di navigazione è sottoposta ogni tre anni al visto della autorità marittima che l'ha rilasciata, in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;445#art-1