Art. 2
In vigore dal 7 gen 1999
1. L'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:
"Art. 354 (Durata del ruolo). - 1. Per le navi adibite al traffico, la durata del ruolo non può eccedere il periodo di tre anni dalla data del rilascio.
2. Allo spirare del termine previsto dal comma 1 gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo.
3. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima il ruolo di equipaggio ha durata triennale e viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.
4. Il ruolo ritirato è trasmesso in copia vistata all'I.N.P.S., che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio di compartimento che ne aveva assunto il carico.
5. I ruoli rilasciati dall'autorità consolare, effettuata l'operazione di decontazione, sono conservati presso l'ufficio di compartimento designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;445#art-2