Art. 2

In vigore dal 7 gen 1999
1. L'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente: "Art. 354 (Durata del ruolo). - 1. Per le navi adibite al traffico, la durata del ruolo non può eccedere il periodo di tre anni dalla data del rilascio. 2. Allo spirare del termine previsto dal comma 1 gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo. 3. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima il ruolo di equipaggio ha durata triennale e viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza. 4. Il ruolo ritirato è trasmesso in copia vistata all'I.N.P.S., che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio di compartimento che ne aveva assunto il carico. 5. I ruoli rilasciati dall'autorità consolare, effettuata l'operazione di decontazione, sono conservati presso l'ufficio di compartimento designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;445#art-2

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Art. 2 Regolamento recante norme per la semplificazione amministrativa nel settore della pesca. — Testo vigente | Portale Normativo