Art. 4
Entrata in vigore
In vigore dal 14 feb 1999
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
De Castro, Ministro per le politiche agricole
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 5
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-09;433#art-4