Art. 2

Soppressione di obblighi di tenuta di documenti

In vigore dal 14 feb 1999
1. È soppressa la bolletta di accompagnamento prevista dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni. 2. Coloro che detengono e commercializzano le sostanze di cui all', restano assoggettati agli obblighi previsti dall'articolo 74, commi da 5 a 10, del decreto di cui al comma 1. 3. Restano ferme le sanzioni amministrative previste dall'articolo 102 del decreto di cui al comma 1, nonché le sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 106 del medesimo decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-09;433#art-2

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Soppressione di obblighi di tenuta di documenti (Art. 2 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo